Polizza assicurativa "donation no problem" per tutelare il patrimonio ricevuto tramite donazione
Il nostro ordinamento giuridico tutela la trasmissione del patrimonio nell’ambito della famiglia anche attraverso il diritto riconosciuto a taluni familiari - i legittimari - di impugnare e rendere inefficaci le donazioni.
L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario.
Per questo motivo, quando si acquista un immobile proveniente da una donazione, è bene tenere presente che i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari.
I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione.
La Polizza "Donation no problem" prevede il pagamento di un indennizzo al beneficiario della polizza, qualora il bene di provenienza donativa sia oggetto di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato oppure ottenerne il controvalore monetario.
L’indennizzo offerto ai beneficiari che abbiano subito una perdita economica ai sensi dell’Articolo 563 del Codice Civile sarà:
Il costo della polizza sarà in funzione della somma che si intende assicurare con riferimento al valore commerciale dell’immobile.
A titolo indicativo per assicurare una somma di € 200.000 il premio unico è di € 700, mentre per un capitale di € 700.000 il costo sarà di € 2.100.
Il premio di polizza si paga una tantum alla stipula del contratto assicurativo, e include la rivalutazione automatica della somma assicurata affinché la stessa sia protetta, nel tempo, dagli effetti dell’inflazione.
La compravendita avviene in genere a condizioni di mercato, ma questo non succede se esiste la concreta possibilità che in un tempo futuro, anche lontano, l’immobile possa essere oggetto di azione di restituzione da parte dei legittimari.
Il sig. Rossi riceve in donazione un immobile, che tempo dopo decide di mettere in vendita.
Valore di vendita richiesto dal Sig. Rossi = 300.000 €
Il potenziale acquirente, Sig. Bianchi, chiede una visura sulla proprietà al notaio e viene a conoscenza della donazione dell’immobile.
Preso atto di questo rischio, il Sig. Bianchi valuta l’immobile 200.000 €.
Senza contare che la banca è restia a concedergli il mutuo per il rischio pendente sulla casa...
Quindi chi ci rimette? Tutti!
Il venditore, che non venderà la casa o la venderà a prezzo ribassato.
L'acquirente non potrà acquistare la casa dei suoi sogni perché non gli concederanno il mutuo.
L'agenzia immobiliare perché non concluderà l'affare (o se lo concluderà guadagnerà provvigioni inferiori date dalla riduzione del prezzo)
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